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(DF) INVALIDO L’ACCERTAMENTO EFFETTUATO IN QUELLA CHE FU LA CASA CONIUGALE (Cass. 11.06.2009 n.13510)

La Corte di Cassazione, con sentenza in epigrafe, ha statuito che è nulla la notifica dell’avviso di accertamento eseguita presso un precedente indirizzo, e ricevuta da persona che non può più essere ritenuta convivente.

Nella fattispecie de quo, la Corte ha respinto il ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittima la cartella di pagamento impugnata, in quanto il contribuente aveva ricevuto l’accertamento nella dimora in cui aveva abitato con la ex moglie, sino al momento della separazione.

L’autorità giudiziaria è giunta a tale conclusione in virtù del dettato dell’art.60 d.p.r. n.600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall’avvenuta variazione anagrafica; inoltre, ha respinto la tesi dell’Amministrazione, che “lamentando la violazione dell'art.139c.p.c., assumeva la validità della notifica in discorso per essere stato, comunque, l'atto ricevuto da persona (coniuge) qualificatosi convivente”, ritenendo che da tale “dichiarazione, non può trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza, presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria”.


LCO

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