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(DL) CHI FA L’AVVOCATO DEI COLLEGHI È LICENZIABILE (Cass. 18.06.2009 n.14176

La Corte di Cassazione, con sentenza in epigrafe, ha statuito la legittimità del licenziamento del lavoratore che pone in essere attività in conflitto con gli interessi del datore, ritenendo infranto l’obbligo di fedeltà, valore, questo, primario del rapporto di lavoro.

Con riferimento alla fattispecie de quo, il lavoratore ha prestato la propria assistenza legale a favore dei propri “colleghi” in controversie giudiziali ed extragiudiziali avverso l’azienda, di cui lo stesso ne era dipendente.
La Corte ha ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dal lavoratore, ovvero ha valutato secundum legem, la comunicazione del licenziamento mediante notifica nella residenza anagrafica; irrilevante la mancata tempestività ed immediatezza dell’addebito, ribadendo, invece, che “l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dal testo dell'art. 2105 c.c., il quale deve essere integrato con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede nei comportamenti anche extralavorativi, in ogni caso e necessariamente tali da non danneggiare il datore; non è perciò dubbio che l'obbligo sia violato quando il lavoratore subordinato svolga la pratica legale curando, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, interessi di terzi in conflitto con quelli del datore di lavoro, quale che sia il contenuto, più o meno complesso e impegnativo, di tale attività; il pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore giustifica altresì il licenziamento in tronco”.



LCO

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