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(DL) LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA DURATE LA MALATTIA LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO (Cass. 21.04.2009 n. 9474)
La Corte di Cassazione interviene nuovamente in decisione di una questione di non raro accadimento. Il medico dipendente di una casa di cura privata, ancorchè assente per malattia dal posto di lavoro, alla guida di una moto di grossa cilindrata si recava presso uno stabilimento balneare per motivi ludici e poi successivamente presso altra struttura sanitaria (diversa da quella del datore di lavoro) ove rendeva la propria attività di lavoro. Ove insussistente la patologia rileverebbe così la fraudolenta simulazione dello stato di malattia e la prestazione lavorativa a favore di terzi. Del pari, ed alternativamente, in ragione della sussistenza della malattia ne emergerebbe comunque il grave pregiudizio alla guarigione e quindi al pronto rientro in servizio
La Corte, nel solco di condivisibile e sostanzialmente pacifico orientamento, ha ritenuto pertanto che un siffatto comportamento giustifichi comunque il recesso datoriale in quanto violativo dei doveri di correttezza e buona fede oltre che degli obblighi di diligenza e fedeltà tipici del rapporto di lavoro.
DG
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