Giu

03

09

(DUE) PER RICHIEDERE LO STATUS DI RIFUGIATO NON E’ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE IL RICHIEDENTE SIA PERSONALMENTE MINACCIATO NEL PAESE D’ ORIGINE (C. Giustizia -Grande Sezione 17 febbraio 2009 n. C-465/07)

Per la richiesta dello stato di rifugiato è sufficiente che sussista una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione. Ed in effetti, per lettera del Gran Corte, l’ art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato isposto con l’art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:
l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

DG

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.