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(DPR) STOP DEL GARANTE DELLA PRIVACY ALLA VIDEOSORVEGLIANZA ANCHE SALTUARIA DEI LAVORATORI. (Garante Privacy Provv. del 26.02.09)
Con la decisione 26 febbraio 2009, contenente ‘Prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato’, il Garante per la protezione dei dati personali ha posto un’ulteriore tassello interpretativo nella costruzione normativa contemplata dal recente Codice della privacy (D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e ancor prima dal cd. Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970 n. 300) a tutela della privacy del lavoratore sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie, l’Autorità Garante ha ispezionato il sistema di videosorveglianza installato presso un supermercato ed è giunto a considerare che le telecamere, collocate a scopo di monitoraggio del patrimonio aziendale, di supporto delle forze dell’ordine nel caso di eventi criminosi e di servizio per la clientela, e precisamente localizzate nel sito di carico e scarico merci e all’interno del box informazioni dell’esercizio commerciale stesso non fossero lecite in quanto avrebbero effettuato un controllo a distanza dei lavoratori, in violazione dello specifico divieto sancito all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, espressamente richiamato all’art. 114 del Codice della privacy. Il Garante della privacy ha, quindi, imposto il blocco del trattamento dati effettuato a mezzo di videosorveglianza nelle more della mancata attuazione della procedura di codeterminazione sindacale, coinvolgente le r.s.a. o, in mancanza, la D.P.L., prevista dal comma II del disposto statutario summenzionato nel caso di cd. controllo preterintenzionale, ossia necessitato da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro ancorché si tratti di un controllo solamente transitorio e discontinuo.
Ponendosi in linea con quanto già statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda, fra le altre, la recente Cass., Sez. Lav., 17 luglio 2007, n. 15892), secondo cui è sufficiente la mera ipotetica possibilità che dall’impianto tecnologico di sorveglianza “derivi” un controllo a distanza del prestatore di lavoro per far scattare il divieto (parziale e superabile) di installazione dello stesso, l’Autorità Garante ha così ribadito che anche la vigilanza di aree suscettibili di transito saltuario e temporaneo da parte dei lavoratori, come appunto le zone di carico e scarico merci e il box informazioni, rientra nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 4 dello Statuto.
LCE
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