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(DA) E’ DOVUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE CONSEGUENTE ALLA PUBBLICAZIONE NON AUTORIZZATA DI RITRATTO FOTOGRAFICO (Cass., 16.05.2008, n. 12433)
Il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza in epigrafe riguarda la pubblicazione su un periodico a scopo pubblicitario, di fotografie senza il consenso della persona ritratta.
In materia di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla pubblicazione non autorizzata della fotografia, la Cassazione ha confermato la validità di principi ormai consolidati in dottrina e in giurisprudenza secondo cui la quantificazione del danno deve essere effettuata prendendo in considerazione il c.d. "prezzo del consenso alla pubblicazione" pari al vantaggio economico che la persona raffigurata "avrebbe potuto conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione - avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso".
E’ indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del consenso può risultare in molti casi tutt’altro che agevole: in particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile. La Cassazione ha precisato che "la liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 c.c., con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d'altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo".
Per quanto riguarda invece il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'immagine, la Corte ha statuito che "l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 29, (ndr. oggi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost.: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.".
AC
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