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(DCV)NON ESISTE IL DANNO ESISTENZIALE QUALE AUTONOMA CATEGORIA GIURIDICA (Cass. SU, 11.11.2008,n. 26972 )

L’ Ordinamento giuridico riconosce le due categorie del danno morale e del danno biologico all’ interno del quale ultimo può ricomprendersi il c.d. danno esistenziale ovvero quella sorta di sofferenza dell’ anima e comunque psichica, causata da fatto illecito.
Le sezioni unite hanno, con compiuto approfondimento, precisato che il danno esistenziale non è previsto dal legislatore né parimenti riconducibile a quelli ex art. 2059 c.c.. Ne viene per tabulas escluso, in re ipsa, ogni ristoro legato al pregiudizio derivante da ansie, fastidi ed ogni piu’ diverso disagio legato alla quotidiana vita personale.
Residua però la valenza tendenzialmente omnicomprensiva del danno biologico, da ultimo definito anche ai sensi del Decreto Legislativo. n. 209/2005, secondo il quale “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Quanto al danno morale questo riferirebbe piuttosto un pregiudizio, costituito dalla sofferenza del soggetto provocata dal fatto reato (autonomamente considerato).

DG

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