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(DL) MANOVRA D’ESTATE: NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE (Legge 6.8.2008 n. 133)
L’art. 21 del d.l. n. 112/2008 (recante la c.d. “Manovra d’estate”, di recente convertita in legge) ha apportato, con decorrenza dal 25 giugno scorso, significative modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Innanzitutto, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni di cui agli artt. 1 (apposizione del termine), 2 (disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali) e 4 (proroga del contratto) di cui al d.lgs. n. 368/2001, il datore di lavoro, anziché reintegrare il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è tenuto unicamente ad indennizzare il lavoratore con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dei criteri indicati nell’art. 8 della l. n. 604/1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti).
Inoltre, con la medesima disposizione si conferma che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche – ed è questa la novità – se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Invece, per quanto riguarda la successione dei contratti a termine, viene confermato l’impianto, introdotto dalla l. n. 247/2007, che pone il limite dei 36 mesi alla durata complessiva di una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati tra le stesse parti per mansioni equivalenti, con l’introduzione di una deroga a favore di diverse disposizioni introdotte dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni più comparative.
Infine è confermato il regime legale del diritto di precedenza del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi con lo stesso datore, inserendo però – anche in questo caso – una clausola di salvezza per le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni più comparative.
Occorre segnalare che in merito alla più rilevante delle innovazioni apportate dal detto art. 21 – e cioè la prima di quelle sopra indicate – già in due casi è stata sollevata questione di legittimità costituzionale e, pertanto, i Giudici aditi nelle fattispecie concrete dovranno a breve pronunciarsi circa la non manifesta infondatezza dell’eccezione sollevata e, in caso di condivisione delle doglianze prospettategli, dovranno rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. In tal caso, la Consulta dovrà decidere se la disposizione transitoria introdotta per l’indennizzo delle violazioni delle norme in materia di apposizione e proroga del termine è costituzionale o meno rispetto alle norme per le quali l’eccezione è stata proposta, tra cui: art. 3 (per via della disparità di trattamento tra coloro che hanno giudizi in corso e coloro che ancora li debbono promuovere), art. 24 (per l’indebita limitazione del diritto di difesa di coloro che hanno giudizi pendenti), art. 104 (perché il Parlamento non può imporre al magistrato il contenuto di decisioni che egli deve emettere in controversie già a lui devolute).
FM
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