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(DCU) SOCIETA’ EUROPEE DEL SETTORE ENERGETICO. LIBERTA’ DI STABILIMENTO E CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI (Corte di Giustizia delle Comunità Europee sez.III 17.07.08 C-207/07)

Una normativa statuale non può sottoporre a previa autorizzazione della competente autorità nazionale l’ eventuale acquisizione di partecipazioni rilevanti (nel caso di specie e secondo la legge spagnola, superiori al 10% del capitale sociale) all’ interno di società impegnate nel settore energetico. Ne risulterebbe altrimenti violato il principio della libertà di circolazione dei capitali all’ interno dell’ Unione Europea, come pure dettato dall’ art. 56 TCE. La lettura degli artt. 43 ed anche 58 TCE è degna di rilievo in uno al richiamo della direttiva n. 88/361/CEE secondo la quale il movimento di capitali si realizza anche in operazioni di investimento mobiliare attraverso la partecipazione azionaria determinata peraltro dalla volontà di concorrere alla gestione delle stesse.
Non varrebbe a limitare dette dinamiche finanziarie la circostanza che la società oggetto di interesse svolga attività in un settore strategico quale quello energetico. Ed infatti non viene riconosciuto nel caso di specie alcun valido motivo imperativo d’ ordine pubblico, né di sicurezza tale da legittimare una esimente al principio generale. La Corte sviluppa poi una interessante argomentazione in ordine alla sicurezza degli approvvigionamenti delle risorse energetiche di ciascuno Stato, postulando così la possibilità di imporre obbligazioni di servizio pubblico tali da programmare i flussi e la erogazione piuttosto che limitare libertà di circolazione dei capitali nonché di stabilimento delle società.

DG

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