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(DCM) BREVETTO ANCHE PER I MODELLI DI UTILITA’ (Cass. 02.04.2008 n. 8510)
I nuovi modelli di utilità, quelli cioè atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’ uso generale, ben possono costituire oggetto di tutela brevettuale.
Quanto al determinante profilo di originalità sia sostanziale che formale ( novità intrinseca) del modello di utilità, questo si realizza sul piano della comodità e dell’ efficacia di impiego dell’ oggetto ancorché già noto ed utilizzato. Nell’ invenzione invece tale requisito essenziale deve riguardare lo strumento, l’ utensile od il dispositivo in se’ ed in quanto tale.
Peraltro poi, modelli ed invenzioni sono rigidamente contrapposti – aggiungono i giudici di legittimità – tanto da escludere ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all’ altra, negando quindi che un invenzione industriale possa qualificarsi come modello di utilità e viceversa. Certamente in capo al detto modello, salvi i requisiti contemplati dalla legge per le invenzioni industriali, deve sussistere una idea innovativa che - viene ricordato nel corpo della sentenza – pur se non è tale da poter essere definita invenzione, deve comunque applicare soluzioni non scontate.
Fermo rimanendo che l’ accertamento dei requisiti costitutivi della novità intrinseca ed estrinseca del modello di utilità è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, sottratto quindi al sindacato di legittimità, il Collegio ha conclusivamente ribadito come il detto ritrovato possa essere tutelato dalla disciplina brevettuale .
DG
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