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(A) LE ULTIME NOVITA’ SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE (Circolare Ministero del Lavoro del 4 marzo 2008 e Notizia Internet del 13 marzo 2008)
Con la lettera circolare del 4 marzo 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti ed istruzioni operative sul nuovo obbligo di comunicazione previsto dalla legge n. 188/2007 e disciplinato dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2008:
- qualora il datore di lavoro riceva delle dimissioni date con forma diversa da quella prevista dalla nuova normativa, dovrà invitare il lavoratore a seguire la nuova procedura;
- se il lavoratore, senza alcuna comunicazione formale, interrompe il rapporto di lavoro rendendosi irrintracciabile, le dimissioni possono considerarsi efficaci per fatti concludenti;
- le dimissioni presentate al datore di lavoro entro il 4 marzo scorso con modalità informale (sebbene con data di decorrenza successiva al 4.3.2008) sono valide, in quanto al momento della comunicazione il nuovo obbligo di forma non era ancora in vigore;
- solo i soggetti abilitati possono inviare i moduli di dimissioni, e quindi autenticare e valicare gli stessi. Sono soggetti abilitati: le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro, i Comuni, i Centri per l’Impiego, gli Ispettorati del Lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Siciliana nonché le organizzazione sindacali ed i patronati. Con riferimento a queste ultime due categorie di soggetti abilitati (sindacati e patronati), il Ministero del Lavoro precisa che questi dovranno stipulare con il Ministero un’apposita convenzione il cui modello è ancora in corso di definizione;
- il lavoratore collegandosi al sito del Ministero del Lavoro può solo scaricare il modulo e precompilarlo, ma è comunque obbligato a recarsi presso uno dei soggetti abilitati che provvede ad inserire i dati nella procedura informatica, a trasmettere il modello e infine a consegnarne una copia munita di data e di specifico codice;
- il modello autenticato dal soggetto abilitato ha una validità di 15 giorni, termine entro il quale il lavoratore deve consegnare la ricevuta al datore di lavoro (pena l’inefficacia delle dimissioni);
- il lavoratore che, dopo l’emissione del modello, modifichi le proprie intenzioni non volendo più consegnare le dimissioni al proprio datore, deve provvedere all’annullamento del modulo stesso recandosi sempre presso un soggetto abilitato. Si precisa come sia possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura purchè sia fatto entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purchè l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuto a conoscenza del datore di lavoro;
- il datore di lavoro deve accertarsi che le dimissioni siano rassegnate attraverso la nuova procedura e quindi che sia consegnata la ricevuta di presentazione del nuovo modulo (emesso dai soggetti abilitati), ma anche che il modulo stesso non sia scaduto perché decorsi oltre 15 giorni dopo l’emissione.
Il Ministero del Lavoro ha, poi, sul proprio sito internet, in data 13 marzo 2008, fornito ulteriori chiarimenti pubblicando due elenchi: il primo con le tipologie di rapporto di lavoro ai quali si applica il decreto (anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del Tu n. 151/2001), il secondo con le tipologie di rapporto ai quali il decreto non si applica.
MG
Si segnala che la circolare nonché la notizia internet sono a Vs. disposizione e potranno essere richieste contattando lo studio.
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