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(DF) L'assegnazione della casa coniugale deve essere negata in caso di convivenza con figli minori esterni alla coppia (Cassazione, I sez. civ., 2 ottobre 2007, n.20688)

La Corte di Cassazione, con la sentenza ivi commentata, ha ribadito come il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sia subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.
Alla luce di tali principi deve, dunque, escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale nella ipotesi in cui il coniuge divorziato, che richieda detta assegnazione, conviva con un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, che i soggetti, alla cui tutela è preordinata l'assegnazione, siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.

CI

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