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(DLG) L’ATTIVITA’ GRAFICA PUO’ AVERE NATURA GIORNALISTICA (Cassazione Sezione Lavoro n. 5926 del 5 marzo 2008)

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte afferma che l’attività giornalistica (mediazione fra fatto e diffusione della relativa conoscenza) è caratterizzata dal personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto: dal pensiero (idee, cultura e sensibilità) con cui egli percepisce ed interpreta nonché valuta il fatto, trasmettendo un messaggio anche con il proprio apporto creativo. Poiché la comunicazione può assumere molteplici veicoli, ogni veicolo di diffusione del pensiero è idonea potenziale forma di giornalismo: la parola, lo scritto, l’immagine (giornali, stampe, fotografia, cinematografia, televisione). Attraverso questi veicoli, la diffusione del pensiero può poi assumere molteplici aspetti. Nell’ambito di questi aspetti – ha affermato la Corte – anche la scelta della costruzione, dell’inquadramento e della sistemazione logica o grafica di parole o scritti od immagini, la quale costituisca originale apporto del pensiero (personale creazione ed originale contributo alla comunicazione) è giornalismo.

E’ attività giornalistica – ha precisato la Corte – lo sviluppo tecnico di un’immagine, che, artatamente modificando luci e linee e colori, delinei, con un contributo di pensiero, una personale interpretazione della realtà; anche la semplice informazione, nella misura in cui la scelta fra dire e tacere sul fatto o sui relativi particolari esprima uno specifico pensiero, può contenere un contributo di idee e costituire attività giornalistica; ai fini del riconoscimento della natura giornalistica del lavoro, assume rilievo la misura (quantitativa o qualitativa) di questo contributo, nel complessivo ambito dell’attività. Ciò è a dirsi – ha rilevato la Corte – anche dell’attività del grafico, come è stato già affermato nella sentenza Cass. n. 5162/2004: “costituisce attività giornalistica – intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione – l’attività svolta dal grafico il quale, mediante l’espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, esprime con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sull’idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul condimento del lettore”.

In tale quadro, l’attività del grafico può esaurirsi nel mero conferimento della necessaria forma del messaggio da comunicare, ovvero estendersi ad una scelta: nella misura in cui la forma grafica del messaggio diventa contenuto, l’attività assume la natura giornalistica; determinante appare la differenziazione di questa attività dall’attività dei poligrafici, la quale si esaurisce nella trasposizione grafica della notizia da comunicare. Se la scelta della specifica informazione da comunicare (o non comunicare) è del direttore – ha osservato la Corte – la specifica acquisizione ed elaborazione dell’informazione (con contributo di pensiero) è del giornalista; aspetto di questa elaborazione è anche la costruzione della notizia (ove, come contributo all’elaborazione, esprime apporto di pensiero) attraverso la sua presentazione, con selezione e scelta della relativa collocazione, nonché delle immagini e dei caratteri grafici (e della spaziatura e della relativa combinazione con le immagini) che la esprimono.

Al limite, anche adoperare un certo carattere tipografico e non altro, ovvero riportare il fatto in una determinata colonna od in una determinata pagina (e non in altre), ove non si esauriscano nel mero conferimento d’una necessaria forma al messaggio bensì esprimano un personale contributo di pensiero (idee e cultura e sensibilità, con le quali il fatto è percepito ed interpretato e valutato) – ha concluso la Corte – costituiscono attività giornalistica. In questo quadro, anche le scelte e le indicazioni degli autori degli articoli (da pubblicare) e del direttore non escludono la possibile permanenza d’uno spazio in cui nella presentazione
della notizia, si esprima un contributo creativo.


MG

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