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(DLG) GIORNALISMO ON LINE E RETRODATAZIONE (Tribunale di Roma, Lavoro, 9/10/2007, n. 17372)

Il Tribunale di Roma con decisione n. 17372 del 9 ottobre 2007 ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla S.p.A. Tiscali condividendo le tesi dell’Inpgi in ordine al giornalismo on-line ed in materia di retrodatazione e confermando pertanto il credito contributivo fatto valere dall’Istituto con riferimento a dieci giornalisti dipendenti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che fosse di natura giornalistica l’attività svolta dai dipendenti in questione e che, dunque, fosse operante presso Tiscali una vera e propria redazione giornalistica, essendo irrilevante la non rispondenza della stessa ai requisiti dimensionali di cui all’art. 34 della Legge Professionale n. 63/1969.
Quanto alla retrodatazione, è stato condiviso il principio dell’efficacia ex tunc della delibera assunta d’ufficio dall’Ordine dei Giornalisti a fronte del diniego del datore di lavoro di rilasciare il certificato di compiuta pratica.
In particolare, il Giudice ha motivato l’efficacia retroattiva della delibera di iscrizione con l’esigenza dell’ordinamento di impedire che il lavoratore subisca, anche sotto il profilo previdenziale, gli effetti negativi di una condotta omissiva datoriale.

MG

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