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(DIM) L’INGRESSO DELLA ROMANIA NELLA UE NON REGOLARIZZA I VECCHI CLANDESTINI (Cass., Sez. Unite Penali, sentenza del 16 gennaio 2008 n. 2451)

Con la sentenza del 16 gennaio 2008 n. 2451, le sezioni Unite della Cassazione hanno escluso l’applicabilità della disciplina successoria dell’articolo 2 del c.p. in relazione alla sopravvenuta circostanza che la Romania è entrata a far parte, dal 1° gennaio 2007, dell’Unione europea.

I fatti di illecito trattenimento nel territorio dello Stato commessi da rumeni prima di tale data, restano reato. Nessuna abolitio criminis, dunque, neppure parziale, perché le norme extrapenali che hanno modificato lo status dei cittadini rumeni, facendoli diventare (neo) comunitari, hanno dato luogo ad una mera modificazione della situazione di fatto, rendendone lecita la loro permanenza in Italia, ma non valgono come norme integratrici della fattispecie penale di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del Dlgs 286/1998, né possono operare retroattivamente.

Questo il principio di diritto:
“In tema di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, deve escludersi che l’adesione della Romania all’Unione europea abbia determinato, ai sensi dell’articolo 2 del Cp, l’abolizione del reato previsto dall’articolo 14, comma 5-ter, del Dlgs n. 286 del 1998, commesso dai cittadini rumeni prima del 1° gennaio 2007, giorno di entrata in vigore del trattato di adesione (ratificato con legge 9 gennaio 2006 n. 16). Le norme extrapenali che hanno modificato lo status dei cittadini rumeni, facendoli diventare cittadini comunitari, non possono infatti considerarsi integratrici della norma penale, né possono operare retroattivamente, posto che la situazione di fatto e di diritto antecedente all’adesione e quella successiva sono diverse e richiedono logicamente trattamenti, che penali, diversi”.

MG

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