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(DLG) GIORNALISMO INTERNET - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - REDATTORE ON-LINE (Tribunale di Roma, Lavoro, sentenza del 17/3/2007, n. 5203)

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Uomini & Affari s.r.l. (esercente attività di comunicazione su WEB attraverso la realizzazione del quotidiano on-line “Affari Italiani” e come “service” per la testata giornalistica “Mediaset on-line” (ora TG-COM) e per altri siti), ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nell’ambito dell’informazione on-line.
Ha motivato, infatti, il Giudice che la consacrazione legislativa della natura editoriale del prodotto elettronico (intervenuta con legge 7.3.2001, n. 62) non toglie che anche in relazione al periodo precedente l’attività dei redattori dei giornali elettronici possa essere qualificata come giornalistica, ove rispondente ai consolidati canoni enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: creatività, intellettualità, funzione informativa e critica, utilizzazione dei mass-media, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito, anche sotto forma di regolazione del flusso di notizie.
Sicchè, la previsione contrattuale del redattore on-line, adeguata all’affermazione di nuove tecniche di diffusione delle informazioni, appare meramente specificativa delle peculiari modalità operative di una figura professionale già originariamente ascrivibile all’ampia ed aperta definizione normativa del giornalista.

MG

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