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(DLG) ANCHE UN’ATTIVITA’ SALTUARIA IN FAVORE DEI SERVIZI SEGRETI CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA E LIBERTA’ DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA (Tribunale di Milano, sentenza del 29 gennaio 2008 n. 1161)

Con sentenza n. 1161/2008 depositata il 29 gennaio 2008, il Tribunale di Milano ha respinto “il ricorso di un giornalista, con integrale conferma della decisione n. 27 del 29 marzo-17 aprile 2007 del CNOG (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), di radiazione dello stesso dall’Ordine dei giornalisti. Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso, pienamente accogliendo le argomentazioni della difesa del Consiglio nazionale.
Nella sua decisione il Tribunale ha formulato importanti principi di diritto.
Segnatamente, nel merito, il Tribunale ha osservato a proposito della condotta del ricorrente, che essa “contrasta con palmare evidenza, con il principio di autonomia e libertà della professione giornalistica stabilito dall’art.1 del contratto nazionale del lavoro giornalistico, con la libertà di informazione consacrata nell’articolo 2 della legge professionale numero 69 del 1963, con il divieto di compromettere la reputazione del giornalista e la dignità dell’Ordine previsto dall’art. 48 della stessa legge professionale, con i più generali principi di rispetto della verità sostanziale dei fatti, della buona fede e della lealtà, con il dovere generale di rimuovere la fiducia tra la stampa e i lettori, come previsto dalla Carta dei doveri del giornalista.
Anche un’attività saltuaria in favore dei servizi segreti (vietata espressamente e direttamente, per tutti i giornalisti professionisti, dalla legge numero 801 del 1977, art. 7) comporta evidentemente la violazione dell’obbligo, gravante sul giornalista, di esercitare la sua professione di modo esclusivo: anche sotto questo profilo, perciò, gli addebiti disciplinari contenuti nella contestazione del 6 luglio 2006, risultano pienamente infondati.
Il fatto che l’incolpato abbia accettato incarichi (anche soltanto sporadici o del tutto occasionali), per giunta remunerati, palesemente idonei a condizionare la sua autonomia e la credibilità professionale anche soltanto in riferimento alla natura soggettiva e agli scopi del soggetto da cui gli incarichi provenivano, non ha solo irrimediabilmente compromesso il decoro e la dignità professionale di chi quel fatto ha commesso, ma ha al tempo stesso arrecato danno alla dignità dell’Ordine professionale.
Risulta dunque davvero difficile comprendere quale minore sanzione potrebbe apparire proporzionata alla gravità dell’illecito, che si è sostanziato nel tradimento della professione giornalistica e nell’asservimento di essa ai servizi segreti, con gravissima lesione del rapporto di fiducia tra i mezzi di informazione e il pubblico che ne è destinatario”.

MG

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