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UNA SOLA LETTERA DELL'ALFABETO PUO' COSTITUIRE VALIDO MARCHIO REGISTRATO (CASS. SEZ. I CIVILE 16 MARZO-25 GIUGNO 2007)

La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 del Regio Decreto 929/1942 (c.d. Legge marchi), le lettere sono espressamente incluse tra i segni suscettibili di registrazione, purchè idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti o dei servizi di un'impresa.
Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, una società, convenuta in giudizio da una nota casa di moda per contraffazione e concorrenza sleale, si era difesa sostenendo che il marchio da essa usato per il commercio della proprie borse, ovvero la lettera Omega, non riproduceva quello registrato dall'attrice e, comunque, doveva essere considerato debole perchè, appunto, costituito da una lettera alfabetica entrata a far parte del linguaggio corrente e degli usi costanti del commercio.
La Corte tuttavia ha stabilito che:
"la conclusione relativa alla brevettabilità come marchio di una lettera dell'alfabeto (fermo il limite derivante dall'art. 17 l. m. e, quindi, ferma l'esigenza di accertamento in concreto del carattere descrittivo o espressivo della lettera oggetto di valutazione, e di un reale uso generale di esso)non potrebbe comunque essere più messa in discussione alla stregua del vigente art. 16 l.m., da cui deriva una presunzione di non appartenenza delle lettere dell'alfabeto all'uso comune. Tale conclusione apparirebbe ancor più netta quando, come nel caso di specie, si tratta di lettere di alfabeti diversi dal nostro, alle quali in sè considerate è infatti estranea qualsiasi, anche potenziale, valenza espressiva. Nel nostro alfabeto non esiste alcun segno che somigli alla lettera Omega e, dunque, è impossibile sostenere che essa rientri in un nostro "patrimonio comune".

SC

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