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(DF)- EFFETTI DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA FILIAZIONE NATURALE (Cass. sez. I, 06 dicembre 2006 n. 26175)

A seguito della sentenza dichiarativa di filiazione naturale, l’obbligo del mantenimento del figlio di cui all’art. 148 c.c. decorre dalla nascita del figlio e, pertanto, l’altro genitore che nel frattempo ha assunto tale obbligo, ha diritto di regresso anche per la quota a carico del genitore nei confronti del quale viene dichiarato il riconoscimento, secondo le regole dettate dall’art. 1299 c.c. per i rapporti fra condebitori solidali.
La condanna al rimborso di tale quota, per il periodo precedente alla proposizione dell’azione, necessita una domanda specifica della parte, mentre essa non occorre per i provvedimenti da adottare successivamente alla proposizione dell’azione in quanto, in forza dell’ art. 277 c.c., il giudice ha il potere di adottare d’ufficio, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga necessari per il mantenimento del minore.

SC

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