Gen

13

08

(A) - Emanate le nuove norme in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. (Decreto Legge n. 73/2007)

E' quanto contenuto nel Decreto Legge n. 73/2007 con il quale viene recepita la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa all'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio 2007.

In pratica dal primo luglio sarà possibile cambiare fornitore di energia elettrica esattamente com'è possibile cambiare gestore telefonico. Con una semplice richiesta, anche on line, si riceverà a casa la nuova proposta di contratto e quindi si potrà comprare l'elettricità dal fornitore che offre condizioni migliori rispetto alle proprie esigenze. La partita si gioca sulle opzioni offerte dai gestori per risparmiare: tra le tariffe differenziate per fasce orarie, prezzo bloccato per due anni, buoni sconto sui carburanti o sconti in bolletta legati ai consumi. Il tutto, ovviamente, senza dover cambiare contatore, senza rischiare interruzioni nel servizio, e con la tutela delle attuali fasce sociali e delle tariffe differenziate per la prima casa. Anche in questa fase, infatti, i gestori devono rispettare i vincoli tariffari fissati dall'Autorità per l'energia che pone un tetto ai ricavi totali del distributore per tipologia di utenza e fissa un tetto al prezzo che può essere richiesto al singolo cliente.

Il decreto prevede in particolare misure di tutela per fare in modo che chi vuole muoversi verso nuove offerte, possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi.

Per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i clienti domestici del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) indicherà condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas. Per i clienti domestici e per le piccole e medie imprese che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero, si prevede che possano continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall'approvvigionamento tramite Acquirente Unico.

Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell'Authority a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumento dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

Agli altri clienti non domestici che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Questo servizio, si precisa nel Decreto legge, sarà temporaneamente svolto dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita, ma al più presto il ministero dello Sviluppo economico individuerà i fornitori attraverso procedure concorsuali. I criteri di organizzazione del nuovo servizio saranno tali da incentivare le imprese a rientrare nel mercato in poco tempo, utilizzando, quindi la salvaguardia solo come servizio temporaneo.

MG

Si segnala che il Decreto Legge è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.