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(DL)- LA PROCEDURA PREVISTA PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NON SI APPLICA ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE OTTENUTA MEDIANTE RISOLUZIONI CONSENSUALI (CASS.SEZ.LAV.,22.01.2007,N.1334)
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, un lavoratore chiedeva l’annullamento del licenziamento sostenendo che l’azienda aveva inteso attuare, in vari modi (risoluzioni consensuali, dimissioni incentivate, prepensionamenti) una riduzione di personale che aveva interessato oltre cinque dipendenti e pertanto avrebbe dovuto rispettare la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 provvedendo alle necessarie informazioni ed all’applicazione di oggettivi criteri di scelta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento già espresso nella sentenza n. 14079 del 25 ottobre 2000 e n. 12714 del 6 novembre 2001. Altro è “l’intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti” (art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223) – ha affermato la Corte – ed altro “è l’intenzione di eliminare almeno 5 posti di lavoro” cui ha fatto riferimento il ricorrente. La piena equiparazione di eliminare alcuni posti di lavoro – ha osservato la Corte – può anche essere intenzione di eliminare i posti attraverso soluzioni alternative al licenziamento; ed invero, i “fastidi” ed “i rischi d’invalidità” che la procedura collettiva comporta giustificano il datoriale interesse ad utilizzare questi strumenti.
“Il legislatore, tuttavia” – ha concluso la Corte – non ha interesse a disciplinare (con la procedura prevista dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223) l’attività datoriale di gestione di questi strumenti alternativi, bensì solo la gestione dei licenziamenti, quando questi appaiono necessari; quando per il datore si profila, pur non definitivamente, questa necessità, l’iniziale intenzione di eliminare alcuni posti di lavoro diventa intenzione di procedere ad alcuni licenziamenti; è in questo momento che l’intenzione (che permane ancora come tale) del datore diventa potenziale oggetto della disciplina della legge 23 luglio 1991 n. 223; e solo se in questo momento i posti (residui ad eventuale ricerca datoriale di soluzioni alternative) da eliminare attraverso licenziamenti siano non meno di cinque, l’intenzione, che non è ancora disposizione, del datore si formalizza negli atti normativi previsti”,
SC
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