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(A)- ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, MEDICHE ED ODONTOIATRICHE (Art. 1 commi 38-42 Legge Finanziaria - Circolare Agenzia Entrate 15 marzo 2007 n. 13)
I commi da 38 a 42 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 hanno introdotto l'obbligo da parte delle strutture sanitarie private (mediche ed odontoiatriche) di riscuotere tutti i compensi, anche quelli dei medici liberi professionisti che svolgono la loro attività presso la struttura stessa.
Pertanto, i pagamenti dei compensi devono essere effettuati dai pazienti alla struttura sanitaria, la quale poi dovrà riversarli ai professionisti interessati e, contemporaneamente, comunicare telematicamente tali flussi economici all'Agenzia delle Entrate.
La Circolare n. 13 del 15/03/2007 diffusa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha precisato che per strutture sanitarie private devono intendersi "le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari".
Dalla lettura delle norma sembra chiaro che l’adempimento debba essere posto in essere solo nell’ipotesi di società di gestione titolari di autorizzazione sanitaria ex art. 43 l.n. 833/78 e art. 8 dlgs 502/92.
Poiché però da più parti è stato sollevato il dubbio relativamente all’ipotesi delle c.d. società di servizi (quelle società di capitali che mettono a disposizione dei medici liberi professionisti o convenzionati, locali, attrezzature, personale di segreteria e utenze varie, senza peraltro svolgere esse stesse alcuna attività sanitaria, in quanto l'attività medica è svolta direttamente e personalmente dai medici ospitati) è stato posto un quesito alla FNOMCeO (Federazione Nazionale Degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di cui si attende la risposta.
S.C.
Si segnala che la circolare è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio. Sarà sufficiente aprire la pagina "contatti".