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(DM)- IL DIRITTO DI CRONACA NON E' CORRETTAMENTE ESERCITATO SE SI TACCIONO CIRCOSTANZE RILEVANTI (CASS.SEZ.III CIVILE,22.03.2007,N.6973)
Il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47.
Come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 22 marzo 2007, n. 6973, esso è considerato legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) utilità sociale dell’informazione;
b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato;
c) forma civile dell’esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza).
MG
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