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(DL)- LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE SUL TRASFERIMENTO D'AZIENDA NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI (CASS.SEZ.LAV.,18.01.2007,N.1097)

Con la recente sentenza del 18 gennaio 2007, n. 1097 la Corte di Cassazione afferma che le disposizioni che regolano le procedure di consultazione in tema di trasferimento di azienda non si applicano ai dirigenti.
Come noto, l’art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’art. 47 della legge 428/1990 dispone che, nel caso in cui nell’azienda siano occupati più di quindici dipendenti, debba svolgersi una procedura di consultazione tra cedente, cessionario e rappresentanze sindacali.
Orbene, secondo la Suprema Corte la procedura di consultazione sindacale tesa alla conservazione dei livelli occupazionali non si applica anche ai dirigenti.
La ragione, precisa la Corte di legittimità, risiede nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente, che resta assoggettato alla libera recedibilità da parte del datore. Se così non fosse, al dirigente verrebbe attribuita una tutela non prevista dal sistema e, anzi, in contrasto con la libera recedibilità dal rapporto.
Al dirigente escluso dalla procedura di consultazione si applicherà l’art. 2112 c.c., come a tutti i lavoratori, con la conseguenza che il suo rapporto di lavoro continuerà con il cessionario, salva la libera recedibilità dal contratto.

MG

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