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(DL)- RECESSO AD NUTUM DI LAVORATRICE ULTRASESSANTENNE NON OPTANTE (CASS.SEZ.LAV.,6.02.2006,N.2472)

La donna ultrasessantenne può essere licenziata ad nutum, perdendo la tutela di stabilità legale come previsto dalla legge 108/1990, se al compimento dell’età pensionabile non abbia preventivamente esercitato il diritto di opzione nei termini perentori di legge.

Torna all’attenzione dei giudici di legittimità l’annosa questione del licenziamento della lavoratrice ultrasessantenne non optante con diritto alla pensione. La Cassazione con pronuncia del 6 febbraio 2006, n. 2472, discostandosi dal precedente orientamento, ha ritenuto come, alla luce della normativa vigente, nessuna violazione dei principi costituzionali possa raffigurarsi nel caso di recesso ad nutum dal rapporto con prestatrice di lavoro che non abbia esercitato, al compimento dell’età pensionabile, nel termine perentorio previsto dalla legge, il diritto di opzione.

Ed, invero, nessuna abrogazione da parte della legge vigente o, dichiarazione di illegittimità da parte dei Giudici Costituzionali, dell’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’intenzione di proseguire l’attività lavorativa sei mesi prima del compimento dell’età pensionabile.

Dunque, se è vero, che a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale del 20 giugno 2002, n. 256, è stata definitivamente consacrata l’elevazione dell’età massima lavorativa per le donne sino al sessantacinquesimo anno di età, è altrettanto vero, che permane a beneficio di queste ultime un regime previdenziale, di favore e di privilegio, tale da legittimare la diversità di trattamento tra uomini e donne in ambito di operatività dell’opzione.

MG

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