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(DF) - AFFIDAMENTO CONDIVISO:OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA PROLE (CASS.CIV.SEZ.I,18.08.2006,N.18187)
“L’affidamento condiviso è istituto che, per le sue finalità riguardanti l’interesse del minore dal punto di vista del suo sereno sviluppo, del suo equilibrio psico-fisico (anche in considerazione di situazioni socio-ambientali) e del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, non può certo far venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli, mediante la corresponsione di un assegno a favore del genitore con il quale gli stessi convivono”.
Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, attribuendo all’affidamento condiviso una valenza patrimoniale aveva rigettato la domanda di assegno di mantenimento a favore della prole proposta dalla moglie.
La sentenza in esame è di particolare interesse perché detta un principio di diritto fondamentale al fine di interpretare ed applicare correttamente le disposizioni introdotte dalla legge n. 54/2006, nel senso che il modo ordinario con cui un genitore dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori sarà quello indiretto, mediante corresponsione di un “assegno periodico” in favore dell’altro genitore con il quale gli stessi convivono stabilmente.