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(DS) LA CARTELLA CLINICA FA PROVA FINO A QUERELA DI FALSO DEI FATTI ATTESTATI NON GIA’ DELLE VALUTAZIONI (Cass. 18.07.2024 n. 29150)

La Cassazione torna a pronunciarsi sul valore probatorio del contenuto della cartella clinica. Secondo gli Ermellini “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”. Sul piano probatorio, quindi, il contenuto della cartella clinica, assumerà diversa rilevanza a seconda che riguardi dati oggettivi o valutazioni diagnostiche. Solo per i dati oggettivi (es. indicazione delle attività cliniche e strumentali svolte, delle terapie prescritte e poi eseguite sul paziente) il redattore è considerato pubblico ufficiale e le relative risultanze sono contestabili solo mediante querela di falso mentre per la contestazione delle valutazioni diagnostiche in essa inserite, non essendo dotate di fede privilegiata, non è necessaria la querela di falso e la prova potrà essere fornita con qualsiasi mezzo. (FMT)