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(DCA) LA TARDIVA DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA, OVE MERAMENTE COLPOSA E NON GIA' DOLOSA, NON ESCLUDE LA RELATIVA COPERTURA (Cass. 17.03.2022 n. 8701)
Ove l'assicurato denunci il sinistro oltre il termine convenuto nella relativa polizza e comunque ex art. 1913 c.c., non perde la copertura potendo l'assicuratore piuttosto ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 2^ co. c.c..
Se diversamente l'inosservanza al termine pattizio assuma carattere doloso, l'assicurato perde il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 1^ co c.c.. Dolo che si realizza anche con la semplice consapevolezza dell'obbligo previsto sia contrattualmente che dalla norma precitata, in uno alla cosciente volontà di non osservarlo. La giurisprudenza della suprema Corte appare costante sul punto. Del pari radicato il principio secondo il quale l'onere probatorio circa l'elemento soggettivo e in ordine al pregiudizio sofferto, incomba sull'assicuratore. (DG)