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(DL) PERMESSI SINDACALI UTILIZZATI PER FINALITA’ DIVERSE DA QUELLE RICONOSCIUTE EX LEGE E CCNL, INTEGRANO GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO (Cass. 06.09.2022 n. 26198)

Per i giudici di legittimità è giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente il quale, in occasione di permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni sindacali, utilizzi gli stessi per scopi diversi e personali.
Ed invero è stato ritenuto come La qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l'accertamento della concreta vicenda, come sopra operato, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalita' diverse da quelle istituzionali; questo esclude la riconducibilita' della condotta alle richiamate norme collettive che puniscono con sanzione conservativa.
La gravità del comportamento censurato, che come sopra enucleato, non assume rilievo per la mera assenza dal lavoro ma piuttosto dall’ uso improprio ed estraneo alle ragioni giustificative del permesso, rende quindi pienamente legittima la sanzione disciplinare espulsiva. (DG)