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(A) GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO (DL 21.09.2021 N. 127) - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER IL SETTORE PRIVATO
Destinatari dell'obbligo del Green Pass: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ( termine dello stato di emergenza), sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass: • tutti i lavoratori del settore privato; • i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
Le esenzioni: L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
Conferma di obblighi introdotto con altre norme: la nuova norma fa salve le disposizioni relative all’accesso, per motivi di lavoro:
• per le istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie (art. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del Dl 52/2021): obbligo di green pass fino al 31 dicembre 2021;
• per le strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (art. 4-bis del Dl 44/2021): obbligo di vaccinazione dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
• per i dipendenti privati che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2021.
Verifiche: L'obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni .
Modalità delle verifiche: verranno definite entro il 15 ottobre (quindi, prima dell'entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro. Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica dei green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo rende necessario organizzare il controllo prevedendo formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto. Questo impone di regolare adeguatamente e formalmente la procedura, gli strumenti adottati, i riferimenti all'identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (la previsione che debbano sempre in due sembra costituire una tutela per la dimostrazione della correttezza dell’operato di fronte ad eventuali contestazioni), la tracciatura formale della verifica negativa. In un’ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell'attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell'ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire, per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, sembrerebbe consentito a quest’ ultimo di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l'organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se questi sarà o non sarà in possesso della certificazione richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro (ma non l'invio della documentazione non potendo aversi raccolta dei dati).
Limiti alle verifiche Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
Sanzioni: Il lavoratore non in possesso del green pass è qualificato come assente ingiustificato e ciò impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda diversamente dalla sospensione che legittima una ipotetica posizione di attesa da parte del lavoratore. Per qualificare la presentazione senza green pass come assenza ingiustificata il lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda.
Imprese con meno di 15 “dipendenti” la mancanza di green pass determina l'assenza ingiustificata per i primi cinque giorni e la sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta. Si può procedere anche con eventuale sostituzione.
Onere economico del tampone La norma, prevedendo il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza green pass valido, pone a carico del soggetto obbligato l’onere economico della esecuzione del tampone, posto quale requisito di legge per l'accesso al lavoro. (DG) (EC)