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(DL) LA MANCATA VISITA MEDICA DI IDONEITA' ALLA MANSIONE NON LEGITTIMA IL LAVORATORE A NON PRESENTARSI AFFATTO AL LAVORO (Cass. 12.08.2021 n. 22819)

La S.C., richiamando anche sue precedenti pronunce, afferma il principio per cui, se da una parte è obbligo del datore di lavoro effettuare la visita di controllo preventivo circa l'idoneità alla mansione del dipendente dopo un'assenza per malattia superiore a sessanta giorni, dall'altra sussiste altresì l'obbligo del lavoratore di presentarsi in azienda a prescindere dall'espletamento della predetta visita medica.
La Corte in particolare ha precisato che la visita di controllo ex art, 41, comma 2 lett. e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 non costituisce una condicio iuris della ripresa dell'attività lavorativa, bensì è un obbligo del datore di lavoro la cui eventuale omissione - costituendo grave inadempimento - può legittimare il lavoratore ad astenersi ex art. 1460 c.c. dall'eseguire la prestazione dovuta.
Tuttavia, quando il lavoratore si rifiuta preventivamente di ripresentarsi sul posto di lavoro, la sua assenza risulta in ogni caso ingiustificata non potendo invocare la mancata esecuzione della visita medica ex art. 41 d.lgs. cit. quale motivo legittimante il suo comportamento.
La Corte ha infatti chiarito che il presentarsi sul posto di lavoro, essendo un atto diretto a ridare operatività al rapporto, è da considerarsi momento distinto rispetto all'assegnazione delle mansioni al dipendente, ben potendo il datore di lavoro disporre, in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita medica, una diversa collocazione del dipendente all'interno dell'organizzazione aziendale. (FA)