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(DL) L' ONERE DELLA PROVA DEL LICENZIAMENTO ORALE INCOMBE SUL DATORE DI LAVORO (Cass. n. 149 del 8.1.2021)

La Suprema Corte torna ancora una volta sul dibattuto tema dell'onere probatorio in tema di licenziamento orale, ribadendo la linea interpretativa già adottata con le sue ultime pronunce (cfr. Cass. 31501/2018, 13195/2019 e n. 3822/2019).
Viene pertanto nuovamente affermato il principio che la mera cessazione definitiva del rapporto di lavoro non è di per sé idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di una circostanza fattuale polivalente, atteso che può costituire l'effetto tanto di un atto di licenziamento, quanto di dimissioni o ancora di una risoluzione consensuale del rapporto.
Spetta quindi all'attore/lavoratore fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'atto di estromissione da parte del datore di lavoro nel senso di un suo allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto: la prova della sua mera cessazione non è pertanto sufficiente.(FA)