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PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEGATA SULLA BASE DELLA MERA DIFICOLTA’ ECONOMICA (Cass. n. 24904 del 06.11.2020)

Il riconoscimento della protezione internazionale, anche di quella sussidiaria, ed, in alternativa, del permesso per motivi umanitari non trova legittimazione laddove si lamentino esclusivamente condizioni svantaggiate e di vulnerabilità economica dello straniero richiedente.
Gli Ermellini, sulla scorta di un orientamento conforme (v. nello stesso senso Cass. 3681 del 07.02.2019), hanno statuito come la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità anche con riferimento a motivi di salute da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico. (DG)