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(DL) L'IMPOSSIBILITÀ' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DEVE AVERE CARATTERE OGGETTIVO ANCHE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Tribunale di Bologna del 25.09.2020)

La decisione del datore di lavoro di non riaprire l'azienda dopo il periodo di chiusura imposto dall'emergenza epidemiologica, ancorché motivata da antieconomicità e mancanza di redditività della ripresa, non configura una causa di forza maggiore e quindi non determina un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, tale da legittimare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei dipendenti.
E' quanto ha deciso il Tribunale di Bologna con la sentenza in commento, laddove ha valutato che l'eventuale prognosi di scarsa redditività non integra la forza maggiore, sia perché mera previsione, sia perché la mancanza di redditività poteva bene essere rimediata nel caso concreto con l'accesso alla Cassa integrazione, alla quale l'azienda aveva invece deciso di non fare ricorso.
Nonostante il periodo emergenziale, non sembra quindi trovare accesso nel nostro ordinamento un concetto di impossibilità della prestazione legata a valutazioni maggiormente attinenti al punto di vista imprenditoriale più che a considerazioni sistematiche. (FA)