Ott
23
(DL) LA CASSAZIONE RIBADISCE I LIMITI DI IMPUGNABILITA' DELLE CONCILIAZIONI GIUDIZIALI (Cass. n. 20913 del 30.09.2020)
La S.C. è recentemente tornata sul regime di impugnabilità delle conciliazioni giudiziali in materia di lavoro ex art. 2113 c.c., per ribadire un principio già espresso da tempo ovvero che "la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all'art. 2113 cod. civ. (v. comma 4 art. cit.), mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti" (cfr. ex multis Cass. n. 12561/2006).
Prendendo le mosse infatti dall'impugnazione di una transazione avente ad oggetto un rapporto di lavoro di diritto pubblico con assegnazione, in via transattiva, di un superiore inquadramento al dipendente, la Corte ha ribadito il principio per cui, riguardo ai diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili può comportare, in forza dell'art. 2113 cod. civ., l'eventuale mera annullabilità dell'atto di disposizione, ma non la sua nullità.
Rispetto, invece ai diritti ancora non sorti o maturati, la loro preventiva disposizione può determinare la nullità della transazione laddove questa sia diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo come, appunto, nel caso in esame, laddove il riconoscimento del livello superiore del pubblico dipendente era stato disposto in forza di un accordo tra le parti e non in forza delle norme di legge disciplinanti il pubblico impiego. (FA)