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(DL) LA VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE BASARSI SU TUTTE LE CIRCOSTANZE CONCRETE DEL CASO (Cass. n. 7703 del 6.4.2020)

Con la sentenza in commento la S.C. torna sul concetto di tempestività della contestazione disciplinare del dipendente per ribadire, forse più incisivamente che in altre occasioni, come la sua valutazione non deve compiersi sulla base di concetti astratti, bensì fondarsi sulla valutazione di tutte le circostanze concrete della singola fattispecie in esame.
La pronuncia ha ad oggetto il caso di un dipendente licenziato per giusta causa per aver "gonfiato", per un rilevante periodo di tempo, le richieste di rimborso spese per trasferte a danno dell'azienda: quest'ultima, pertanto, procedeva al licenziamento per giusta causa dopo aver aver verificato le condotte attraverso un'indagine capillare, durata per ben 13 mesi.
La difesa del dipendente aveva censurato la lunghezza di tale accertamento, sottolineando come questo di fatto avesse creato un affidamento incolpevole del dipendente sull'irrilevanza disciplinare della sua condotta e, in ogni caso, come la durata dell'indagine avesse violato il principio di tempestività della contestazione.
La Corte, nel rigettare il ricorso del dipendente, ha invece sottolineato come il principio di tempestività non sia altro che espressione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.: è quindi con riferimento a tali principi che deve essere valutato il comportamento sia datoriale che del dipendente, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
La Corte ha quindi escluso - alla luce delle circostanze di fatto emerse in giudizio - che l'indagine vasta e accurata compiuta dall'azienda nella fattispecie in esame avesse integrato una violazione del dovere di correttezza e buona fede e tantomeno ingenerato un legittimo affidamento nel lavoratore, il quale, in modo evidentemente doloso, aveva posto in essere comportamenti certamente fraudolenti. (FA)