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(DL) DEVONO ESSERE FORNITI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL RIDER IN PERIODO COVID-19 (Trib. Firenze n. 886 del 01.04.2020)

Il Tribunale di Firenze, in sede cautelare, ha emesso Decreto ordinando alla società committente, che non vi aveva provveduto sebbene a cio’ richiesta, di fornire al rider mascherina, guanti, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la disinfezione dello zaino.
Ne è stato infatti acclarato sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Sebbene qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo è stato ritenuto potersi ricondurre a quelli disciplinati dall’ art 2 Dlgs 81/2015 per i quali in una ottica sia di prevenzione che rimediale, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente. Un rapporto di lavoro ascrivibile a quelli soggetti alla disciplina prevista per la tutele del lavoro di quei soggetti autonomi che tramite piattaforme anche digitali consegnano beni per conto terzi in ambito urbano ed a mezzo velocipedi o veicoli.
In ordine al periculum evidente poi come la protrazione della attività lavorativa in assenza dei citati dispositivi risulterebbe in grado di provocare un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto alla salute. (DG)