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(DPE) ALL’INTERNO DEL RAPPORTO DI COPPIA NON SUSSISTE UNA PRESUNZIONE DI CONSENSO AL RAPPORTO SESSUALE (Cass. n. 42118 del 15.10.2019)
La pronuncia in oggetto esamina gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 609 bis c.p., ponendo l’attenzione in particolare sull’assenza del consenso. I Giudici di legittimità evidenziano come l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale sia integrato non soltanto dalla condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, mentre ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame “è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico”. Non è previsto un onere per il soggetto passivo del reato di esprimere il proprio dissenso all’intromissione di terzi nella propria sfera di intimità sessuale. Non solo, la Corte sottolinea come si debba piuttosto ritenere che “tale dissenso sia da presumersi, laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pure tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso”. Viene aggiunto, poi, come la sussistenza di un rapporto di coppia tra soggetto agente e soggetto passivo del reato non sia di per sé idonea a determinare alcuna diminuzione della pena per una presunta minore gravità del fatto ex art. 609 bis co. 3 c.p.. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti: “è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l’agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest’ultima al compimento di atti sessuali (Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, S., Rv. 264788)”, ed ancora più chiaramente: “A nulla rileva ovviamente infatti – come già visto – l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale rapporto un “diritto all’amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale (cfr. Sez. 3, n. 14789 del 04/02/2004, R., Rv. 228448)”. La pronuncia in commento afferma, pertanto, come, in mancanza di un consenso chiaro e inequivocabile, debba sempre presumersi il dissenso del soggetto passivo del reato, indipendentemente dalla sussistenza o meno di legami affettivi tra lo stesso e l’agente. (AO)