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(DS) IL MERO FASTIDIO DOVUTO AL RINVIO DELLA PRESTAZIONE SANITARIA DI DUE GIORNI NON CONFIGURA UN DANNO RISARCIBILE (Cass. 01.10.2019 n. 24514)

La Corte di Cassazione rigetta la richiesta di risarcimento avanzata da un paziente che aveva visto rinviare di due giorni l’inizio di una chemioterapia per mancanza del personale necessario. La pronuncia dei giudici di legittimità conferma quanto già sostenuto dal Giudice di pace adìto in primo grado secondo cui nel caso di specie non poteva ritenersi sussistente un vero e proprio danno ma solo un mero fastidio subito dal paziente, in quanto tale non risarcibile. Inoltre, in merito alla lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c., la Corte statuisce l’inammissibilità del motivo affermando come la predetta violazione possa dirsi sussistente, integrando così un motivo di ricorso in cassazione, solo ove il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva ovvero ove valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata. Diversamente, la valutazione delle prove in un senso o in un altro, così come l’omessa valutazione di alcune prove non determina una violazione dell’art. 116 c.p.c. bensì un error in iudicando. (AO)