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(DL) LA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA OPERA SOLO PER LE MENSILITA’ AGGIUNTIVE MA NON PER IL TFR (Cass. 18.02.2019 n. 4687)

Con la sentenza in commento i giudici della Suprema Corte hanno ammesso la sottoposizione alla prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2956 cod. civ. delle mensilità aggiuntive alla retribuzione. Nello specifico hanno riconosciuto l’applicazione del termine prescrizionale triennale alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità ma non al T.F.R., essendo i primi due degli emolumenti corrisposti periodicamente a differenza di quest’ultimo. Nella motivazione i Giudici hanno sostenuto la natura retributiva di tali somme, riferite ad un periodo superiore al mese, e la loro corresponsione periodica. Al contrario, l’assenza di periodicità non permette di far discendere la medesima conclusione per il credito derivante dal T.F.R. Quest’ultimo, infatti, in quanto retribuzione in differita, viene corrisposto in un’unica soluzione al termine del rapporto, rimanendo estraneo alla ratio sottesa all’art. 2956 cod. civ. È quindi la ripetitività nella dazione della prestazione a rendere necessaria una prescrizione particolare che permetta la rapida definizione dei rapporti commerciali, professionali e di lavoro. Si tratta infatti, di una prescrizione che non determina ipso facto l’estinzione del diritto quanto una presunzione legale di soddisfacimento del credito per il solo decorso del tempo, superabile tramite prova contraria in giudizio. (GT)