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(DL) COSTITUISCE ORARIO DI LAVORO LA DISPONIBILITÀ DEL DIPENDENTE SUL LUOGO DI LAVORO (Cass. 09.10.2018 n. 24828)

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha chiarito che rientra nell’orario di lavoro il tempo complessivo di messa a disposizione delle energie lavorative del lavoratore nei confronti del datore.
In particolare i giudici di legittimità, nel richiamare i propri precedenti, hanno ribadito che non rileva solo il tempo della prestazione effettiva, ma anche quello della disponibilità del lavoratore e quello della sua presenza sul luogo di lavoro. Ancora, per distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività, la prima non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro a differenza della seconda, occorre fare riferimento alla condizione in cui si trova il lavoratore. Nel primo caso, infatti, il lavoratore può liberamente disporre di sé stesso per un certo periodo di tempo, mentre nel secondo è obbligato a rimanere a disposizione del datore di lavoro per ogni richiesta e necessità, ragion per cui in tale ipotesi sussiste comunque il diritto alla retribuzione. (AO)