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(DPE) ANDARE IN GIRO CON LO SPRAY AL PEPERONCINO - DOTATO DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE - INTEGRA LA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 699 CP(Cass. 20.09.2017 n. 8264)

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8264/2018 ha respinto il ricorso presentato dal P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, all'esito del giudizio direttissimo, aveva assolto un uomo imputato di aver commesso il reato di cui all'art. 4 L. n. 895/1967 ritenendo configurabile, nel caso di specie, la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo cp con l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 131 bis cp.
Nella sentenza in esame, tuttavia, i Giudici di legittimità, pur condividendo le conclusioni del Tribunale, prospettano un iter argomentativo differente da quello seguito dal Giudice di merito.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, evidenziando che la bomboletta trasportata dall'imputato non avesse i requisiti di cui all'art. 1, comma 1 del d.m. 103/2011, ha ritenuto che il porto di un simile strumento di autodifesa dovesse essere soggetto alle disposizioni in materia di armi, cosi come stabilito al comma 2 della norma citata per tutti gli strumenti non integranti i requisiti di cui sopra.
Diversamente dal Tribunale, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che la bomboletta in questione non potesse essere definita un'arma comune da sparo, non perché le bombolette a gas non siano riconducibili a tale categoria, ma perché il contenitore di cui si discute risultava contenere solamente una sostanza a base di oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino.
Per tali ragioni la bomboletta spray tradotta dall'imputato in luogo pubblico non è stata ritenuta né un'arma chimica, né un'arma da guerra né, tantomeno, un'arma comune da sparo ma, bensì, un'arma non (più) comune da sparo.
E' sulla base di tali argomentazioni, pertanto, che la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia ritenendo corretto ricondurre la condotta dell'imputato a quella descritta all'art. 699 cp propria di coloro che portano in pubblico armi per il cui porto non è ammessa licenza e, conseguentemente, ritenendo applicabile al caso di specie l'attenuante di cui all'art. 131 bis cp cosi come aveva fatto il Giudice di primo grado (AS).