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(A) DDL LORENZIN: RIFORMA DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE (22.12.2017)
Il recente DDL Lorenzin approvato il 22 Dicembre 2017 dal Senato della Repubblica e recante disposizioni “in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” contiene importanti novità, avendo apportato tra l’altro modifiche alle disposizioni contenute nel testo della Legge Gelli n. 24/2017 in materia di responsabilità medica, in uno alla introduzione di una riforma degli ordini professionali delle professioni sanitare, con particolare riguardo a quelle prive, fino ad oggi, di un albo professionale.
Quanto alle modifiche in materia di responsabilità medica, la nuova riforma della Sanità costituisce un vero e proprio aggiornamento della legge n. 24/2017, recante “Disposizioni in materia d sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, con il fine precipuo di superare i problemi interpretativi e tecnici che quest’ultima legge aveva posto in essere.
In particolare, la Legge Lorenzin con l’art. 11 interviene, sul comma 5 dell'articolo 9 della Legge Gelli, riguardante l’elaborazione delle linee guida che dovranno orientare l’attività degli esercenti le professioni sanitarie. Tale compito viene svincolato dalla procedura prevista dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 662/1996.
Rispetto alla Legge Gelli, cambia, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa della struttura sanitaria pubblica e dell’esercente la professione sanitaria - quale dipendente pubblico - in caso di colpa grave, come contemplata nell’articolo 9 della legge n. 24/2017. Ed invero si prevede un tetto massimo alla responsabilità amministrativa del dipendente pubblico ovvero alla azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. da parte della assicurazione ove quest’ultima sia stata condannata a manlevare e tenere indenne la struttura sanitaria (diritto dell’assicurazione di surrogarsi nei diritti dell’assicurato nei confronti di terzi responsabili). In altre parole, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della struttura pubblica e dell’assicurazione relativamente al sanitario pubblico dipendente, l’importo della condanna per la responsabilità amministrativa ovvero della surrogazione per singolo evento del dipendente pubblico, nel solo caso di colpa grave, non potrà superare il triplo del valore maggiore della sua retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
Del pari, il testo della Legge Lorenzin con il medesimo articolo 11, modifica il limite della misura della rivalsa nei confronti dei medici operanti in strutture sanitarie private e della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione. Le novità difatti riguardano il caso di accoglimento della domanda proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura. In tal caso, il limite, per singolo evento e in caso di colpa grave, viene fissato nel triplo del valore maggiore del reddito professionale dell’esercente la professione sanitaria, compresa la retribuzione lorda. Il reddito da prendere in considerazione con la nuova riforma è quello conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
Ed ancora il termine concesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e alle imprese di assicurazione per comunicare all’esercente la professione sanitaria (coinvolto nell’infortunio oggetto di causa) l’instaurazione del giudizio promosso nei confronti di questi, viene esteso da 10 a 45 giorni.
La nuova Legge prevede poi l’affidamento di nuovi compiti al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria previsto dall’art. 14 della Legge Gelli. Nello specifico il Fondo precitato dovrà agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.
Infine, vengono abrogati i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto Balduzzi che prevedevano l’emanazione di un D.P.R. per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie.
Quanto invece alla riforma degli ordini professionali delle professioni sanitare, occorre far riferimento agli articoli da 4 a 10 e da 12 a 18 della legge approvata in Senato.
In particolare, la normativa trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in Ordini delle medesime professioni. Si aggiungono gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, agli Ordini già esistenti dei medici–chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti. Viene poi introdotta l’area delle professioni socio sanitarie, con il riconoscimento del relativo personale come sanitario - e non più tecnico - per OSS, assistenti sociali, sociologi ed educatori.
Allo stesso tempo, viene ridisegnata la disciplina relativa al funzionamento interno degli Ordini e vengono inserite disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità e a chiarirne i compiti. Ed ancora, la nuova riforma disciplina la procedura per la istituzione di nuove professioni sanitarie le quali, secondo la legge Lorenzin potranno essere riconosciute in seguito al recepimento di una direttiva comunitaria, ovvero su proposta delle associazioni professionali che le rappresentano. A seguito della presentazione delle istanze, il Ministero della Salute, dopo una attenta valutazione, deciderà se accogliere o meno la richiesta di riconoscimento. Sul punto, la Legge prevede l’espresso riconoscimento delle professioni dell’osteopata e del chiropratico previa sottoscrizione, entro il termine di tre mesi, di un accordo stipulato nella Conferenza Stato-Regioni – al fine di stabilire gli ambiti di attività e le funzioni di queste due professioni. Il Ministero dell’Istruzione, entro sei mesi, dovrà invece definire in maniera chiara il percorso universitario necessario per accedere alle due professioni.
Con la Riforma Lorenzin il Consiglio Nazionale dei Chimici si trasforma in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed anche biologi e psicologi vengono riconosciuti come esercenti professioni sanitarie.
La Legge in parola inoltre prevede l’istituzione dell’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l’Ordine degli ingegneri.
Del pari, la nuova riforma modifica la disciplina relativa al reato di esercizio abusivo della professione, con inasprimento delle relative pene.
Infine viene introdotta nel codice penale un’aggravante speciale nell’ipotesi di delitto colposo compiuto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie. (AP)