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(DL) INDENNITA’ DI TRASFERTA, ANCHE CONTINUATIVA, IN REGIME CONTRIBUTIVO MENO GRAVOSO RISPETTO QUELLO APPLICATO PER LA RETRIBUZIONE IMPONIBILE (Cass. SS.UN. 15.11.2017 sentenza n. 27093)

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute sulla nota e contrastata questione relativa il trattamento contributivo applicabile alle indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che svolgono attività lavorativa al di fuori della sede aziendale anche in ragione delle previsioni dell’ art 7 quinquies DL 193/2016 convertito con L. 225/2016.Ebbene, ai sensi dell’ art. 384 ^ co. Cpc, i principi di diritto enunciati dal Giudici di Legittimità sono stati in primo luogo nel senso che anche laddove continuativa l’ erogazione della indennità in parola questa non subisce modifica alcuna
nella assoggettablità del regime contributivo e fiscale che rimane meno gravoso rispetto quello stabilità in via generale per la retribuzione imponibile. In secondo luogo la Corte il Collegio ha ritenuto che “l’art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le
indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della
CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo
tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di
oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le
Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”. (DG)