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(DAL) GLI IMBALLAGGI DEGLI AGRUMI DEVONO INDICARE I CONSERVANTI E LE ALTRE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza nella causa C-26/15 P Spagna/Commissione)

Gli imballaggi degli agrumi (limoni, mandarini e arance), secondo la normativa UE, devono obbligatoriamente riportare le indicazioni dei conservanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post raccolta.
Tale obbligo viene ribadito dalla Corte di Giustizia europea che, con la sentenza C-26/15 P (Spagna/Commissione), conferma la posizione del Tribunale Ue, in riferimento alla questione sollevata dalla Spagna che aveva ritenuto inapplicabile la specifica disposizione sul commercio degli agrumi.
Quest’ultima, infatti, aveva richiesto al Tribunale europeo l’annullamento della precitata disposizione sulla base dell’assunto che la normativa dell’Ue si discostasse dalla disciplina, non vincolante, adottata dalla CEE-ONU, ai sensi della quale l’indicazione dell’utilizzo dei conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore.
Il Tribunale, in una sentenza del 2014, aveva respinto il ricorso Della Spagna, sostenendo che la Commissione non fosse tenuta ad adottare una normativa sulla commercializzazione degli agrumi analoga a quella CEE-ONU, in difetto peraltro di alcuna violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità.
La Corte di Giustizia ha così confermato, al pari del Tribunale, come il consumatore debba essere avvertito dei trattamenti effettuati sugli agrumi dopo la raccolta, dal momento che, a differenza dei frutti a buccia sottile, gli agrumi possono essere trattati con dosi molto più elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell’alimentazione umana.
La Corte ha anche ritenuto che un eventuale svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi non leda il principio della parità di trattamento e di non discriminazione, poiché, per quanto concerne l’obiettivo di informare i consumatori sulle sostanze utilizzate nei trattamenti post-raccolta, i produttori di agrumi non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di altri ortofrutticoli.
Non sarebbe, quindi, stato violato neppure il principio di proporzionalità, atteso peraltro che l’etichettatura relativa all’eventuale trattamento post raccolta degli agrumi si palesa come necessaria, al fine di garantire una tutela adeguata dei consumatori in uno alla corretta applicazione della legislazione dell’Unione sugli additivi alimentari.