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(DPE) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: IL BLOG PUÒ ESSERE SEQUESTRATO, NON È TESTATA GIORNALISTICA (Cass. pen. 24.03.2016, n. 12536)

La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 12536/2016, confermando l’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 31022 del 29.01.2015, ha stabilito che il blog può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
La Corte ha confermato che, in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la sola testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Ciò non vale per i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica “quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network”, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa”.
Nel caso di specie, sostiene la Suprema Corte, il sito non presentava i requisiti necessari a definire una testata giornalistica telematica in quanto non risultava registrato come organo di stampa, né presentava alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni; piuttosto si trattava di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento ad un direttore responsabile, le pubblicazioni si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni) e svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a commento.

NP
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