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(DCV) OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE: STORICA SENTENZA DELLA CASSAZIONE (Cass. civ. 25 febbraio 2016, n. 3751)

La Suprema Corte è intervenuta a dirimere la vexata quaestio insorta in tema di opposizione a cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
La Corte chiarisce come l’opposizione a cartella esattoriale basata sulla mancata notifica dell’atto presupposto non vada qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/81 ma come opposizione all’esecuzione per inesistenza del titolo.
Ed invero, se il verbale presupposto non è stato notificato, lo stesso non ha mai acquistato efficacia esecutiva, dunque l'impugnazione della cartella esattoriale va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l'esistenza stessa del titolo esecutivo, con la conseguenza che tale azione non soggiace ad alcun termine di decadenza.



NP
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