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(DAL) ESPOSIZIONE ALL’APERTO DI FRUTTA E VERDURA VIETATA CON CONDANNA A PENA PECUNIARIA (Cass., 11.02.2014, n. 6108)
La Corte di Cassazione vieta l’esposizione all’esterno per frutta e verdura, prevedendo per i commercianti che non si adeguano alle disposizioni dettate dalle norme igieniche l’applicazione delle sanzioni contemplate dalla legge 283 del 1962.
Dunque, la Terza sezione penale ha convalidato la pena pecuniaria prevista dalla legge, specificando che la natura del reato non richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
Secondo i Giudici Supremi il commerciante, esponendo la merce in strada “si è reso colpevole di aver messo in vendita merce in cattivo stato di conservazione, non perché si trattasse di prodotti avariati, ma per il solo fatto che la frutta era esposta all’aperto e, pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito”.
Ed, inoltre, la Corte di Cassazione ha sancito che “la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e di rispettare l’osservanza di disposizioni specifiche”, in quanto “il cattivo stato di conservazione dell’alimento può assumere rilievo anche per la custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione, ed è configurabile anche nel caso di condizioni igieniche precarie”.
AP
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