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(DL) NON BASTA IL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO SUL LAVORATORE AD INTEGRARE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Trib. Di Foggia sent. 217/2013)

Con sentenza n. 217/2013, il Tribunale di Foggia ha affermato che il solo controllo del datore nei confronti del lavoratore non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in mancanza di soggezione di quest’ultimo anche al potere disciplinare del primo.

Infatti, è stata respinta la domanda di una cuoca che chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, in quanto non era riuscita a provare di essere sottoposta al potere disciplinare del datore di lavoro.

La giurisprudenza ormai pacifica rileva, come la subordinazione sia intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, che si manifestano in forma di emanazione di ordini specifici, e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. 2 maggio 2012 n. 6643; Cass. 17 febbraio 2011 n. 3863).

Ed invero, essendo tutt’altro che rara la possibilità del vincolo di subordinazione in forme anche assai attenuate (si pensi al lavoro intellettuale, od alle prestazioni estremamente elementari), la giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori, di natura sussidiaria, al fine di una valutazione complessiva del rapporto e delle relative modalità di esecuzione. Decisiva importanza assume proprio la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo disciplinare, oltre ad altri indicatori quali lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, l’erogazione retributiva a scadenze periodiche e il rispetto di un orario di lavoro.

In sostanza, nel caso in cui il lavoratore domandi il riconoscimento della subordinazione del proprio rapporto di lavoro, su di lui ricadrà l’onere di provare l’esistenza della soggezione al potere disciplinare del datore, essendo i controlli compatibili anche nel caso di un rapporto di collaborazione autonoma.


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