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(DCU) ACCORDO TRA IMPRESE PER L’ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE: ILLEGITTIMO ANCHE SE QUEST’ULTIMO OPERA SUL MERCATO ILLEGALMENTE (Corte di Giustizia UE 07.02.2013 C-68/12)

L’accordo tra più imprese inteso ad escludere un concorrente è contrario alle regole sulla concorrenza anche se quest’ultimo opera illegalmente sul mercato. Infatti, spiega la Corte di giustizia, sentenza 7 febbraio 2013 nella Causa C-68/12, ove un accordo abbia per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti per stabilirne l’illegittimità. E questo perché le norme non servono per proteggere i singoli concorrenti (o consumatori), ma la struttura stessa del mercato e, pertanto, la concorrenza in quanto tale.
L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa lesa da un accordo tra imprese avente ad oggetto una restrizione del gioco della concorrenza operasse sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale al momento della conclusione di tale accordo non incide sulla questione se detto accordo integri una violazione di tale disposizione.
Inoltre, per constatare l’esistenza di un accordo restrittivo della concorrenza non è necessario dimostrare il comportamento personale del rappresentante statutario di un’impresa oppure l’assenso specifico, in forma di mandato, di tale rappresentante al comportamento di un suo dipendente che abbia partecipato a una riunione anticoncorrenziale.
La Corte ricorda, infatti, che la partecipazione ad accordi illegali costituisce nella maggior parte dei casi un'attività clandestina che non si svolge nel rispetto di regole formali. È quindi raro che il rappresentante di un'impresa partecipi a una riunione munito di mandato al fine di commettere un'infrazione.

MG

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